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Vi è poi l’altro aspetto, già affrontato sulle pagine di questo giornale, della sottrazione al Sindaco e alla Giunta, in favore del Dirigente degli Affari Generali, del potere di selezione dei professionisti legali per il patrocinio delle cause, impedendo così all’organo politico la valutazione della delicatezza, complessità ed urgenza delle vicende giudiziarie e, in particolare, del tipo di quella introdotta con l’atto di citazione del 09/11/2011 con cui si rivendica la imponente somma di € 1.136.685,20 a titolo di indennità di esproprio. Si tratta del classico onere latente che, ove dovesse divenire certo, liquido ed esigibile all’esito della causa, determinerebbe gravi compromissioni del bilancio comunale ed ulteriori gravi ripercussioni sui poteri di spesa per la collettività. L’incarico ad un avvocato è una collaborazione autonoma o un appalto di servizi? E’ un affidamento in economia? E’ una scelta di carattere fiduciario fondata sull’intuitu personae? La Corte dei Conti del Veneto, con una propria pronuncia del 2009, ha ritenuto che la difesa in giudizio vada inquadrata nella categoria 21 “servizi legali” di cui all’allegato IIB del d.lgs. 163/2006, relativo ai servizi esclusi in parte dall’ambito di applicazione del codice degli appalti pubblici e per i quali devono essere osservate le norme di maggiore snellezza (artt. 20 e 27 del codice stesso) per la selezione degli avvocati.
Non vi sono ragioni, tuttavia, per non applicare anche la norma dell’art. 125 del codice appalti circa gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture sottosoglia. L’incarico legale, infatti, può essere qualificato all’interno del cottimo fiduciario per il quale l’art. 125, 11° comma, prevede che per i servizi d’importo pari o superiore a € 20.000,00 – e fino alle soglie di € 193.000,00- l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, mentre per servizi inferiori ad € 20.000,00 è consentito l’affidamento diretto. Il Sindaco e la Giunta, pertanto, possono avvalersi di tali molteplici facoltà per la selezione degli avvocati, specie per il patrocinio di cause complesse e delicate. La scelta, in ogni caso, rimane ampiamente fiduciaria e non vi è alcun vincolo legale che la pregiudichi. Tali incarichi, infatti, vanno considerati all’interno della sede loro propria, quali contratti di prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del codice civile conclusi dall’Ente Locale al pari di qualsiasi altro soggetto privato. Specie in relazione alle ipotesi di urgenza ovvero quando l’amministrazione dimostra di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione, ovvero alle abilità e qualificazioni dell’incaricato. Dal 24/01/2012, come detto, è in vigore il decreto Monti sulle liberalizzazioni, che all’art. 9 statuisce che “il professionista legale deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le indicazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La misura del compenso, da riportare per iscritto ove richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera, con indicazione di tutte le voci di costo. Ciò è in ulteriore stridente contrasto con la bozza di disciplinare del Comune di Triggiano in cui è previsto il potere del Dirigente, pur in mancanza di competenze specifiche, di formare lo schema previsionale di parcella dei costi di una controversia giudiziale e/o stragiudiziale. Sembra utile la rimozione tout court del disciplinare e una riscrittura più schematica e snella delle norme sull’affidamento degli incarichi legali. Nel nome della dignità dell’operato politico del Sindaco e della Giunta, funzionalmente ad assumere decisioni in materia, e per la dignità dei professionisti prescelti. __________________________ fine Il precedente: Il Comune di Triggiano e gli incarichi legali (1)
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Pianca
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