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Il Comune di Triggiano e gli incarichi legali (1) PDF Stampa E-mail
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Scritto da Michele Di Pinto   
Giovedì 02 Febbraio 2012 01:18

Tra i temi dell’attualità politica di Triggiano, balzati di recente all’attenzione di addetti ai lavori ed opinione pubblica, vi è quello del conferimento degli incarichi agli avvocati per la difesa in giudizio degli interessi dell’Ente comunale.
La discussione si è accentuata dopo che il responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Triggiano, con propria determinazione n. 27 del 20/01/2012, “preso atto che in data 09/11/2011 è stato notificato all’Ente l’atto di citazione dinanzi alla Corte d’Appello di Bari nel giudizio promosso da R.C. S.r.l. per vedersi riconoscere l’accertamento del vincolo sostanzialmente espropriativo subito, in conseguenza del quale chiede che gli venga riconosciuto un indennizzo pari ad € 1.136.685,20”, ha affidato l’incarico ad un avvocato del foro di Barletta, che tra i cinque professionisti invitati, ha presentato il miglior ribasso percentuale (46,27% ndr) sulla previsione di parcella redatta dall’Ufficio pari ad € 14.636,00, oltre accessori di legge.
Sono poco chiari, ed a tratti oscuri, i criteri adottati dall’Ufficio per individuare i cinque professionisti invitati.
Individuato il professionista che ha proposto il maggior ribasso, allo stesso è stato fatto firmare il disciplinare d’incarico approvato dallo stesso Ufficio degli Affari Generali con determina dirigenziale n. 68/2011 il cui contenuto non è per nulla adattabile ad un rapporto di carattere professionale delicato quale quello del patrocinio legale.

Sembra più adattabile ad un comune contratto di compravendita.
Nulla contro il professionista selezionato avendo egli rispettato le regole dell’invito.
Ai partecipanti non aggiudicatari è stata data comunicazione dell’esito del procedimento.
L’ulteriore abnormità della vicenda è rappresentata dal fatto che nei giorni scorsi  è stata  distribuita a consiglieri e segretari di partito una bozza di disciplina degli incarichi legali  (forse redatta dallo stesso Ufficio Affari Generali), che è in contrasto con qualsiasi norma di settore, non ultima con quella dell’art. 9 del decreto legge n. 1/2012, meglio conosciuto come decreto Monti sulle liberalizzazioni.
Si tenta di istituire un albo degli avvocati di fiducia del comune, ma quel che appare abnorme, è che, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare, “i soggetti che hanno già presentato offerte, quantunque non affidatari, non saranno nuovamente invitati fino a quando non sarà esaurita la sezione di riferimento, ferma restando la possibilità di individuazione per sezioni differenti”.
L’albo di professionisti legali che si tenta di istituire sarebbe suddiviso in sezioni e sottosezioni a seconda delle specializzazioni professionali.
Non è ancora stata approvata una norma sulle specializzazioni, con l’effetto che la previsione appare discriminatoria ed iniqua!
Un avvocato esperto di diritto amministrativo non affidatario, pertanto, si vedrà precluso l’invito a presentare offerte per un nuovo procedimento dello stesso tipo di quello di cui ci occupiamo, quantomeno fino ad esaurimento dello scorrimento della graduatoria.
Né vi sarebbe la possibilità per un tributarista o un contrattualista, iscritti nelle corrispondenti sezioni dell’albo, di poter essere prescelti per la presentazione di offerte di patrocinio di una causa di diritto amministrativo o in materia di edilizia ed urbanistica.
Un Ente territoriale come il comune è costantemente soggetto a controversie giudiziali e stragiudiziali di variegata natura, specie in materia urbanistica ed edilizia.
Tutto ciò in barba alle capacità professionali e alla dignità dei professionisti, nonché in barba al rapporto tra cliente e professionista caratterizzato storicamente dalla fiducia.
Non è comprensibile, per mancata indicazione dei criteri, l’ulteriore previsione dello “scorrimento” dell’elenco per la scelta dei cinque professionisti da invitare alla gara in base all’ordine di iscrizione.
Né in tal modo è assicurato il criterio di rotazione così come astrattamente indicato nell’art. 4 del disciplinare.
Sembra più una previsione del più popolare gioco dell’oca, che una norma di salvaguardia degli interessi dell’Ente nella gestione del contenzioso legale.
All’art. 3 punto 10 del disciplinare, inoltre, è previsto che “i professionisti invitati che non abbiano risposto ad una proposta d’incarico senza giustificato motivo, sono cancellati dall’albo”, mentre al successivo punto 12 si dice che “lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione del contratto di patrocinio e la revoca del mandato, determinerà la cancellazione del professionista dall’elenco senza possibilità di reiscrizione”.
E tutto questo a giudizio di chi?
Senza dimenticare, in ogni caso, che il punto 10 appare illegittimo perché discriminatorio e violativo del principio della parità di trattamento e che il punto 12 non è conforme alle regole di correttezza e buona fede contrattuale.
Certo, le norme del tipo di quelle in commento costituiscono una prassi ormai diffusa: ma per le esigenze di bilancio, non come criterio organico di selezione del professionista da mettere in gara con altri.
La tematica è complessa e, per questo, costituirà oggetto di ulteriori approfondimenti.
___________________
(La seconda parte dell'intervento sarà pubblicata domani)


 

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